
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'
Questo articolo è stato inserito dall'art. 25, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).
Questo comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Le parole: «, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice» sono state così sostituite dalle attuali: «secondo quanto previsto dall'articolo 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28» dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.