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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 506
Intervento dell'autorità marittima

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.

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