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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 586
Regolamento di competenza; incompetenza per materia

Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 164 del 7 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 e delle disposizioni ad esso collegate, nella parte in cui attribuivano competenza al comandante di porto.

Si vedano, dunque, gli artt. da 7 a 17 del codice di procedura civile, come in parte modificati dalle leggi 30 luglio 1984, n. 399, 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374.

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