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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 512
Cetacei arenati

I cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo Stato.

Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

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