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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 591
Forma della domanda

La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse(1).

Note:
(1)

Per i motivi di cui in nota all'art. 589, la citazione in forma verbale deve ora ritenersi consentita nei limiti di cui all'art. 316 codice di procedura civile, come sostituito dalla

L. 26 novembre 1990, n. 353. Provvedimenti urgenti per il processo civile
L. 26 novembre 1990, n. 353, e modificato dalla
L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace
L. 21 novembre 1991, n. 374
(e cioè, soltanto davanti al giudice di pace).

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