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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 508
Custodia e vendita delle cose ricuperate

L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.

Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento,...

Note:
(1)

V. art. 252 disp. att. c.c.

(2)

La cassa di previdenza marinara è stata soppressa dall'art. 1 della L. 26 luglio 1984, n. 413, e nei suoi rapporti giuridici è subentrato l'Inps.

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