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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 539
Sinistri successivi

Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell'indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato o che sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

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