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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 511
Custodia e vendita delle cose ritrovate

Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.

Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico e etnografico, nonché le armi, le munizioni e...

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