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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 510
Diritti ed obblighi del ritrovatore

Chi trova fortuitamente relitti di mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate...

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