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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 587
Foro della pubblica amministrazione

Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione (1).

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 164 del 7 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 e delle disposizioni ad esso collegate, nella parte in cui attribuivano competenza al comandante di porto.

Si vedano, dunque, gli artt. da 7 a 17 del codice di procedura civile, come in parte modificati dalle leggi 30 luglio 1984, n. 399, 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374.

V. art. 25 c.p.c. V. anche gli artt. 6-10, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

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