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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 516
Assicurazione delle merci

L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merici nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto...

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