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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 527
Ricorso di terzi danneggiati da urto

L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

Negli stessi...

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