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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 536
Danni di avaria comune

L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi allo assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti...

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