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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 594
Partecipazione delle parti al processo

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di...

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