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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1109
Omesso rimpatrio di cittadini

Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'art. 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino ad € 309 ...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

Si riporta l'art. 197:

«197. (Rimpatrio di cittadini italiani). Nelle località estere ove non risieda un'autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

«Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

«Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto».

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