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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1170
Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota

Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 ad € 6.197 (1).

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 100.000 lire a 1 milione) è stata così depenalizzata dall'art. 11 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, citato.

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