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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1135
Pirateria

Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti...

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