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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1174
Inosservanza di norme di polizia

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 ad € 6.197 ...

Note:
(1)

Le parole: «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 400.000» sono state così sostituite dall'art. 11, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 14 del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 203.

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