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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1180
Assunzione abusiva di stranieri

L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli artt. 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 ad € 1.549 ...

Note:
(1)

Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, considera questa contravvenzione come depenalizzata, nonostante il disposto dell'art. 34 stessa legge. L'art. 12 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, citato, ha comunque così depenalizzato la violazione, originariamente punita con l'ammenda da lire 60.000 a lire 200.000.

(2)

Le parole: «La stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali, dall'art. 12, comma 3, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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