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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1199
Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli artt. 193, 816 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.164 ad € 30.987 ...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione (già punita con l'arresto o con l'ammenda) è stata così depenalizzata dall'art. 14 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, il quale ha, altresì, sostituito con gli attuali ultimi due commi il terzo comma.

(2)

Le parole: «è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamilia a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire 100.000» sono state così sostituite dalle attuali: «è punito ...» fino a: « ... a lire sessanta milioni» dall'art. 14, comma 5, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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