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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1168
Pesca abusiva

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad € 51.

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