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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1112
Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino ad € 1.032 ...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

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