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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1127
Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

Il comandante della nave che, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell'art. 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero...

Note:
(1)

Comma così modificato dall'art. 16 della L. 13 maggio 1983, n. 213, recante modifiche al codice della navigazione.

(2)

Così modificato dall'art. 16 L. 13 maggio 1983, n. 213.

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