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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1178
Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione, non depenalizzata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, è punita con l'ammenda fino a lire 200.000, è stata così depenalizzata dall'art. 12 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, citato.

(2)

Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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