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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1165
Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

È punito con sanzione amministrativa fino ad € 516 (1):

1) chiunque deposita merci o altri...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

Le parole: «50, 57» sono state sostituite dalle attuali: «50 e 57» dall'art. 19, comma 5, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

(3)

Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 19, comma 4, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96. A norma dell'art. 20, comma 3, dello stesso provvedimento, tale disposizione entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

D.L.vo , n. 96. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo n. 96/2005 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005).

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