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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1164
Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000) è stata così depenalizzata dall'art. 10 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, citato.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, della L. 8 luglio 2003, n. 172.

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