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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1198
Omissione di dichiarazioni in caso di urto

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'art. 485, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 ad € 6.197 ...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila) è stata così depenalizzata dall'art. 14 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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