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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1141
Danneggiamento della nave o dell'aeromobile

Chiunque commette il fatto previsto nell'art. 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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