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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 101
Istituzione del servizio di rimorchio marittimo

(1)

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento,...

Note:
(1)

A norma dell'art. 199, comma 3, lett. c), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi di quetso articolo attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, é prorogata di 12 mesi.

(2)

V. artt. 125, 138, 139 Reg. nav. mar.

(3)

La disposizione faceva riferimento alle associazioni sindacali fasciste, soppresse dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

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