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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 194
Imbarco di merci vietate e pericolose

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave, deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo.

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