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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 193
Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo le norme del regolamento.

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