
Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale (1).
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Questo comma è stato abrogato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, citata, il quale precisa che l'abrogazione dei commi primo, secondo, terzo e quarto ha effetto a decorrere dal centonovantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore. L'
Questo comma è stato abrogato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, riordino della legislazione in materia portuale. L'art. 27, nel comma suddetto, è stato sostituito dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, citato, convertito nella L. 23 dicembre 1996, n. 647, il quale ha, peraltro, confermato l'abrogazione.
Dispone il D.M. 6 gennaio 1989, individuazione delle operazioni portuali riservate alle maestranze operanti nei porti nazionali:
«1. Per i porti di Ancona, Anzio, Artbatax, Augusta, Baia, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Castellamare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Fiumicino, Crotone, Gaeta, Formia, Gallipoli, Gela, Genova, Imperia, La Spezia, Licata, Lipari, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli, Napoli, Olbia, Palermo, Termini Imerese, Pantelleria, Pescara, Piombino, Portoempedocle, Portoferraio, Porto Nogaro, Porto S. Stefano, Portoscuso, Porto Torres, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria, Riposto, Salerno, S. Antioco, Savona, Siracusa, Taranto, Torre Annunziata, Portici, Trani, Trapani, Trieste, Venezia, Viareggio, Vibo Valentia Marina, Capri, Lampedusa, i decreti istitutivi degli uffici del lavoro portuale di cui all'art. 141 del regolamento marittimo nonché quelli emanati ai sensi del successivo art. 146, indicati nelle premesse, nonché quelli previsti dall'art. 526 del regolamento marittimo sono integrati — per quanto concerne l'individuazione delle operazioni portuali riservate alle maestranze portuali — nei termini specificati nell'articolo successivo».
«2. Costituiscono operazioni portuali — come tali riservate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 110 del Codice della navigazione, alle compagnie o gruppi portuali — quelle collegate alla movimentazione delle merci e di ogni altro materiale nel porto in connessione con l'arrivo e le partenze della nave.
«Non rientrano, comunque, fra le operazioni portuali espletate in riserva dalle compagnie o gruppi portuali:
1) La conduzione dei mezzi meccanici fissi o mobili, ove non in dotazione delle compagnie o gruppi portuali;
2) le operazioni che, in base alle dotazioni ed ai sistemi tecnologici utilizzati non richiedono l'impiego di manodopera;
3) le operazioni di documentazione della merce, nonché quelle di custodia, aereazione, refrigerazione, pulitura, imballaggio e simili;
4) la movimentazione, la manipolazione, la conservazione, e la custodia delle merci nell'ambito delle aree o locali in concessione a operatori portuali;
5) le operazioni di carattere nautico o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'equipaggio della nave;
6) le operazioni meramente meccaniche, quali l'aggancio delle manichette o la manovra di valvole riguardanti il flusso di prodotti sbarcati o imbarcati a mezzo di tubazioni;
7) la movimentazione delle provviste di bordo;
8) l'imbarco e lo sbarco di materiale delle Forze armate e di altre amministrazioni statali».