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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 176
Libri di bordo delle navi minori

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ad eccezione delle unità da pesca ...

Note:
(1)

Le parole: «ad eccezione delle unità da pesca» sono state aggiunte dall'art. 5 ter, comma 4, lett. c), del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella

L. 11 marzo 2006, n. 81. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 11 marzo 2006, n. 81.

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