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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 165
Visite ed ispezioni

Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nella Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie...

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