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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 191
Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti.

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