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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 195
Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le...

Note:
(1)

La cassa di previdenza è stata soppressa con L. 26 luglio 1984, n. 413, e nei rapporti giuridici già facenti capo ad essa è subentrato l'Inps.

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