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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 146
Iscrizione delle navi e dei galleggianti

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ...

Note:
(1)

Le originarie parole: «e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni» sono state così sostituite dalle attuali: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate» dall'art. 5, comma 1, della L. 8 luglio 2003, n. 172.

(2)

Le parole da: «ad eccezione ...» fino a: «... compartimenti marittimi» sono state aggiunte dall'art. 5 ter, comma 4, lett. a), del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella

L. 11 marzo 2006, n. 81. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 11 marzo 2006, n. 81.

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