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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 111
Imprese per operazioni portuali

L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessioni del capo del compartimento, per la navigazione marittima e del capo dell'ispettorato di porto per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento ...

Note:
(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 27, comma ottavo, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, riordino della legislazione in materia portuale. L'art. 2, comma 28, del citato

D.L. 21 ottobre 1996, n. 535. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, ha poi sostituito l'art. 27, comma ottavo, ed ha peraltro confermato la detta abrogazione.

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