News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 138
Stazzatura nella Repubblica

(1)

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per la marina mercantile, a...

Note:
(1)

Per la stazzatura delle navi si vedano:

L. 29 giugno 1913, n. 796, recante norme per la stazzatura delle navi;

D.L. 27 gennaio 1916, n. 202, regolamento per la stazzatura delle navi;

R.D. 5 aprile 1928, n. 929, relativo alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti;

D.P.R. 10 ottobre 1956, n. 1278, per la stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna;

D.P.R. 27 ottobre 1972, n. 988, sulla stazzatura di alcuni spazi chiusi al disopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico;

D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1179, che ha modificato l'art. 3 del D.L.vo Lgt. 27 gennaio 1916, n. 202;

— Convenzione int. Londra del 23 giugno 1969, resa esecutiva in Italia dalla L. 22 ottobre 1973, n. 958;

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 867, attuazione della direttiva CEE n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cistene di natanti;

D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46, disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?