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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 119
Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri

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Note:
(1)

Questo articolo è stato dapprima modificato:

— nel primo comma, dall'art. 1, L. 8 ottobre 1973, n. 645;

— nel secondo comma, dall'art. 1, L. 15 maggio 1954, n. 233;

— nel terzo comma, dall'art. 2, L. 8 ottobre 1973, n. 645;

— con l'aggiunta dei due ultimi commi, dall'art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 54.

Il D.M. 3 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1984, n. 304) ha successivamente disposto:

«È consentita per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto a coloro che abbiano compiuto, nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali e assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età di venticinque anni stabilito dall'art. 119, primo comma del codice della navigazione.

«Quanti intendono avvalersi del provvedimento dovranno documentare il possesso della navigazione richiesta e di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle sul collocamento della gente di mare, per l'inscrizione in prima e seconda categoria, a prescindere dall'età».

Successivamente, l'art. 10 della L. 7 dicembre 1999, n. 472, interventi nel settore dei trasporti, ha così sostituito il primo, secondo e terzo comma.

Deroghe al limite di età erano state disposte con:

D.M. 16 maggio 1968, per i medici di bordo;

D.M. 17 gennaio 1971, oltre i limiti di età;

D.M. 28 luglio 1980, per italiani che abbiano navigato su navi di bandiera estera;

D.M. 2 dicembre 1981, per i capitani e i macchinisti;

D.M. 4 gennaio 1982, per italiani che abbiano navigato su navi di bandiera estera;

D.M. 18 febbraio 1983, per italiani che abbiano navigato su navi di bandiera estera;

D.M. 3 ottobre 1984, per italiani che abbiano navigato su navi di bandiera estera;

D.M. 4 dicembre 1987, per italiani che abbiano navigato su navi di bandiera estera;

D.M. 4 dicembre 1989, per italiani che abbiano navigato su navi di bandiera estera;

D.M. 20 dicembre 1991, per italiani che abbiano navigato su navi di bandiera estera;

D.M. 2 febbraio 1994, per coloro che abbiano compiuto almeno dodici mesi di navigazione su navi da traffico di bandiera estera;

D.M. 4 settembre 1996, per gli infermieri professionali o generici e degli ostetrici.

L'art. 23 del D.L.vo 2 maggio 1994, n. 319, attuazione della direttiva n. 92/51/CEE sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale, ha equiparato i cittadini comunitari ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli artt. 118, 119, 120, 121, del codice della navigazione.

Si veda anche la L. 22 maggio 1980, n. 210, recante agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi.

(2)

Le parole: «quindici anni» sono state così sostituite dalle attuali: «sedici anni» dall'art. 4, comma 1, della L. 23 settembre 2013, n. 113.

(3)

La disposizione faceva riferimento alle associazioni sindacali fasciste, soppresse dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(4)

A norma dell'art. 105, comma 1, del D.L. vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014), le parole: «potestà» o «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale».

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