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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 148
Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere

(1)

Le navi e i galleggiati armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare.

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 7, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella

L. 27 febbraio 1998, n. 30. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 27 febbraio 1998, n. 30.

Lo stesso provvedimento ha istituito il registro internazionale, nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

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