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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 190
Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

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