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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 107
Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto

Oltre che nei casi previsti nell'art. 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.

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