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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 179
Nota di informazioni all'autorità marittima

(1)

All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1983, n. 26, recante modificazioni al codice della navigazione, poi modificato dall'art. 15 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, disposizioni urgenti per i settori portuale e marittimo, convertito nella L. 23 dicembre 1996, n. 647, il quale aggiunge che l'art. 179 non si applica alle unità da diporto, ed infine è stato così sostituito dall'art. 8, comma 11, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

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