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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 185
Navi straniere

(1)

Se accordi internazionali non dispongano diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. unico L. 9 dicembre 1975, n. 744, citata.

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