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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 155
Uso della bandiera

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'art. 149 inalberano la bandiera italiana (1).

Note:
(1)

Per l'istituzione della bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile, v. D.L.vo C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1305, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72.

Per le navi civili, si veda il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, sulla attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

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