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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 507
Ammissione di nuove prove

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove (509, ...

Note:
(1)

Nel senso che il potere conferito al giudice dall'art. 507 è un potere suppletivo contro la negligenza e inerzia delle parti, si veda Corte cost. 26 marzo 1993, n. 111.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 42 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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