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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 550
Casi di citazione diretta a giudizio

(1)

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro...

Note:
(*)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41.

(1)

A norma dell'art. 90, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, le disposizioni di cui a questo articolo, che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199).

(2)

Le parole: «, anche congiunta a pena pecuniaria» sono state così sostituite dalla attuali: «o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva» dall'art. 2 duodecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(3)

Le parole: «e quarto» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 2024, n. 171.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590 bis del codice penale *;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.».

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