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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 519
Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente...

Note:
(*)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 20 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.

(*)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 3 giugno 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma:

a) nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove;

b) dell'inciso «a norma dell'art. 507».

(1)

Le parole: «e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè di richiedere l'ammissione di nuove prove» sono state inserite dall'art. 30, comma 1, lett. l), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. l), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento (477, 509) per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507 ***».

(3)

Sulla possibilità di una tardiva costituzione di parte civile in relazione alle imputazioni contestate suppletivamente si veda Corte cost. 3 aprile 1996, n. 98.

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