
Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 56, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
A norma dell'art. 1, comma 72, della L. 23 giugno 2017, n. 103, i presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del presente articolo.
Le parole: «La Corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di» sono state così sostituite dalle attuali: «Le parti possono dichiarare di» dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 - bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Le parole: «o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. aa), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. aa), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Si riporta il testo precedente:
«3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.».
A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Questo comma è stato inserito dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.